Art. 1.
(Princìpi generali e formazione).

      1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove l'attività cinematografica in tutte le sue forme, nelle sue componenti artistiche ed economiche, riconoscendone il ruolo di libera espressione del pensiero, di strumento di crescita culturale e sociale e di promozione dell'immagine del Paese all'interno dell'Unione europea e all'estero.
      2. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di cinematografica, secondo princìpi di salvaguardia degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà e di offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
      3. La presente legge reca norme di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      4. L'opera cinematografica è al contempo un'opera dell'ingegno e un prodotto economico realizzato attraverso un processo prevalentemente industriale.
      5. Il cinema è un settore industriale atipico, che la Repubblica ritiene di prioritario interesse nazionale, fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese nel contesto della società dell'informazione multimediale.

 

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      6. La Repubblica sostiene l'ideazione, la scrittura, la preparazione, la progettazione, la produzione, la post-produzione, la distribuzione, la programmazione nelle sale e la diffusione all'estero dei prodotti cinematografici italiani ed europei.
      7. La Repubblica riconosce il cinema come strumento di cooperazione socio-culturale internazionale, e, in attuazione di tale riconoscimento, promuove accordi di coproduzione e di codistribuzione nonché iniziative finalizzate all'intensificazione dei rapporti artistici e industriali all'interno dell'Unione europea e nei confronti delle nazioni extra-europee.
      8. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo culturale e industriale delle attività cinematografiche, anche attraverso strumentazioni innovative.
      9. La Repubblica riserva nel campo della cinematografia, e nel complessivo settore dello spettacolo, un particolare impegno all'educazione e alla formazione professionale, promuovendo intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri competenti, nonché il coordinamento delle regioni e degli enti locali, delle istituzioni nazionali di formazione ad alta specializzazione e del servizio pubblico radiotelevisivo.
      10. La Repubblica assicura un'equilibrata diffusione dell'offerta cinematografica alla collettività e rimuove ogni ostacolo a tale scopo, anche attraverso strumenti di perequazione che privilegino le regioni e le aree svantaggiate.
      11. In considerazione del ruolo di strumento di crescita culturale e sociale del Paese svolto dal cinema, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è introdotto nei piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado lo studio dell'arte cinematografica in tutti i suoi aspetti, estetici, sociologici ed economici. A tale scopo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, organizza corsi di formazione per docenti di cattedra di ogni ordine e grado, e assegna incentivi ai
 

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professionisti che svolgono stage nelle scuole, con particolare attenzione alla possibile realizzazione di cortometraggi, nell'ambito dei corsi di arte cinematografica.
      12. La Repubblica interviene con adeguati finanziamenti per potenziare le strutture didattiche e le tecnologie necessarie per elevare a livelli di competitività internazionale l'offerta formativa e di specializzazione professionale della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, struttura deputata alla sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi modelli produttivi. I programmi, i modelli didattici, i criteri di selezione dei docenti della citata Fondazione sono adeguati alle nuove esigenze della cinematografia italiana ed europea, prestando pari attenzione alle componenti artistiche e alle componenti economiche.
      13. Lo Stato, di intesa con le regioni, le province e i comuni, favorisce la nascita di scuole di specializzazione di cinema private, anche attraverso opportuni incentivi finanziari posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.
      14. La Repubblica, nella prospettiva di una cultura cinematografica europea dotata di una propria identità che si affianchi alle cinematografie nazionali e contribuisca al consolidamento di una cultura comune dell'Unione europea, favorisce e sostiene:

          a) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino i processi di coproduzione cinematografica, anche a livello esclusivamente finanziario, tra gli Stati membri dell'Unione europea;

          b) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino la reciproca circolazione di film nazionali ed europei all'interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello continentale, assegnando alle stesse risorse adeguate;

          c) lo sviluppo, anche attraverso un istituendo Centro europeo di formazione e

 

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specializzazione, delle più evolute tecniche di doppiaggio, al fine di rendere la produzione cinematografica europea agevolmente fruibile per gli spettatori di tutto il mondo, favorendone così la diffusione culturale e commerciale;

          d) l'istituzione di una Agenzia per la promozione del cinema europeo nel mondo, al fine di raccordare le varie iniziative nazionali in materia di promozione e di marketing delle singole cinematografie degli Stati membri dell'Unione europea;

          e) la realizzazione di un circuito di sale cinematografiche europee destinato alla prioritaria circolazione di opere prodotte dagli Stati membri dell'Unione europea;

          f) la costituzione di una Cineteca europea, che raccordi e razionalizzi le attività delle varie cineteche nazionali e che tuteli il patrimonio cinematografico europeo avvalendosi delle più evolute tecnologie;

          g) la creazione di un network di scuole europee di cinematografia, dotate delle più evolute tecnologie, da realizzare anche con il contributo di altri Stati membri dell'Unione europea, che raccolga discenti e docenti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, e promuova un ambiente multiculturale nel quale mentalità e tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo di un nuovo linguaggio cinematografico che possa essere definito europeo.